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TUTELA SANITARIA Stampa E-mail
martedě 14 novembre 2017
TUTELA SANITARIA
 
 

NORME GENERALI

Nel modulo di affiliazione il Presidente/Legale rappresentante della Società sportiva dichiara, tra l’altro, di essere a conoscenza delle norme sulla tutela sanitaria e delle relative deliberazioni del Consiglio nazionale del CSI.

Analoga dichiarazione dovrà essere contenuta nei moduli di iscrizione alle attività sportive.

Legislazione sull’attività agonistica e non agonistica

I criteri legislativi che normano la certificazione medica per la pratica dell’attività degli Enti di Promozione sportiva e delle Associazioni/Società ad essi affiliati, sono i seguenti:

 

  1. Per l’attività agonistica: Decreto del 18/2/1982 - “Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica”;
  2. Per l’attività non agonistica: Legge 189 dell’8 novembre 2012 di conversione del D.L. n. 158/2012 (c.d. decreto “Balduzzi”); Decreto Ministero della Salute del 24/04/2013 e dalle successive modifiche intervenute con la Legge 98 del 9 agosto 2013 art. 42bis di conversione del D.L. n. 69 del 21/06/2013 (c.d. “Decreto del Fare”); Decreto del Ministero della Salute dell’08/08/2014 sulle linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l’attività sportiva non agonistica e Circolare Prot. 6897 del 10/06/2016 emanata dal CONI.A ciò è necessario aggiungere quanto previsto a livello regionale in materia di Tutela sanitaria dell’attività sportiva.

 

Visite mediche

Attività agonistica

Per le attività sportive rientranti fra quelle qualificate come “agonistiche”, gli atleti dovranno sottoporsi alla visita di secondo livello che è quella prevista dalla normativa sulle attività agonistiche, da effettuarsi presso un medico specializzato in medicina dello sport. 

Attività non agonistica

tesserati che svolgono attività sportive regolamentate

Rientrano in questa categoria tutte le persone fisiche tesserate in Italia, non agoniste, che svolgono attività organizzate dal CONI, da Società o associazioni sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate ed agli altri Enti di promozione sportiva, ad eccezione di quelle previste nel punto successivo. È sufficiente che l’atleta sia sottoposto a visita medica presso il medico o pediatra di base (o anche da un medico specializzato in Medicina dello Sport o da un medico iscritto allaFederazione Medico Sportiva Italiana del CONI) che ne accerti l’idoneità alla pratica di attività sportiva non agonistica. Ai fini del rilascio del certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, è necessario quanto segue:

  • L’anamnesi e l’esame obiettivo, completo di misurazione della pressione arteriosa;
  • Un elettrocardiogramma a riposo debitamente refertato, effettuato almeno una volta della vita per coloro che non hanno superato i 60 anni di età e che non hanno patologie comportanti un rischio cardiovascolare

oppure:

  • Un elettrocardiogramma basale debitamente refertato con periodicità annuale per coloro che hanno superato i 60 anni di età e che associano altri fattori di rischio cardiovascolare;           

oppure:

  •  Un elettrocardiogramma basale debitamente refertato con periodicità annuale per coloro che, a prescindere dall’età, hanno patologie croniche conclamate, comportanti un aumentato rischio cardiovascolare.

tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico

Non sono tenuti all’obbligo della certificazione sanitaria, ma si raccomanda, in ogni caso, un controllo medico prima dell’avvio dell’attività sportiva. Rientrano in questo ambito tutte le persone fisiche tesserate in Italia, non agoniste, che svolgono le seguenti attività organizzate dal CONI, da società o associazioni sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate ed agli Enti di promozione sportiva, caratterizzate dall’assenza o dal ridotto impegno cardiovascolare, ad esempio:

  • BIL biliardo sportivo
  • BOC bocce, ad eccezione della specialità volo di tiro veloce (navette e combinato) 
  • BOW bowling
  • TAR tiro con l’arco
  • TIR tiro (tiro a segno, tiro a volo)

Sulla base della Circolare del CONI Prot. 6897 del 10/06/2016 nonché della risposta del Ministero della Salute del 06/07/2016 ad una interrogazione parlamentare in materia, rientrano in questa categoria, e sono esonerate dall’obbligo della certificazione sanitaria) anche tutte le attività il cui impegno fisico sia evidentemente minimo o assente e pertanto siano assimilabili a quelle su elencate, quali:  

  • MGF minigolf 
  • CAM Gruppi di cammino
  • YOG yoga      
  • BIG bigliardino
  • TP Giochi e Tradizioni Popolari
  • MOT raduni moto d’epoca
  • LU attività ludica
  • GM giochi motori
  • AM corsi di attività motoria, in particolare rivolta alla terza età (es. ginnastica dolce, posturale, riabilitativa ecc.)
  • I tesserati che non svolgono alcuna attività sportiva (NA)

Tutti i certificati medici di idoneità hanno validità di 12 mesi dalla data del rilascio (essa non coincide quindi necessariamente con la durata della tessera del CSI) e devono essere in possesso della Società Sportiva prima del tesseramento dell’atleta e alla sua partecipazione alla attività sportiva. Gli stessi vanno poi conservati per cinque anni, a cura del Presidente/Legale rappresentante della Società Sportiva.

Attenzione: la tipologia di certificato medico necessario (o la eventuale esenzione) NON dipende dal codice attività segnalato sulla tessera associativa, bensì esclusivamente dal tipo di attività effettivamente praticata dal tesserato. Ad esempio, un tesserato con codice AM (attività motoria) che nella realtà pratica GIN (attività di ginnastica), è comunque tenuto ad avere il certificato previsto per questa ultima attività.

Estensione garanzia infortuni ad infarto e ictus

In via del tutto eccezionale, le polizze infortuni (in caso di morte di tesserato atleta) del CSI sono estese anche qualora essa sia diretta conseguenza di infarto cardiaco e ictus cerebrale emorragico, trombosi cerebrale, embolia o rottura di un aneurisma durante lo svolgimento dell’attività; queste evenienze, di norma, sono invece considerate condizioni patologiche derivanti da malattie preesistenti piuttosto che come conseguenze di infortunio sportivo.

Tale estensione di garanzia, tuttavia, vige solo nel caso in cui il tesserato sia in possesso del previsto certificato medico attestante la idoneità alla pratica di attività sportiva. Essa è pertanto esclusa per i tesserati Non Atleti.

 

ATTIVITÀ AGONISTICHE E NON AGONISTICHE

Attività agonistiche

In base a quanto deliberato del Consiglio nazionale del CSI, sono considerate agonistiche tutte le attività sportive dal compimento del 12 anno di età, fatto salvo:

  • L’attività di tuffi che è agonistica a partire dal compimento dei 9 anni
  • L’attività di ciclismo ciclo amatoriale e ciclo sportiva che è agonistica a partire dal compimento dei 13 anni:
  • le attività dichiarate “non agonistiche”, specificate nel paragrafo a seguire;
  • quanto stabilito dalla Direzione Tecnica nazionale negli appositi regolamenti delle attività nazionali.

Attività non agonistiche

Sono considerate non agonistiche le seguenti attività (abbiamo indicato solo le più comuni):

 

ESCURSIONISMO/TREKKING

Non agonistica

BILIARDO SPORTIVO

Non agonistica

BOCCE

Non agonistica

BOWLING

Non agonistica

CICLOTURISMO E FREE BIKE

Non agonistica

DANZA ARTISTICA E GRUPPI DI BALLO

Non agonistica

PODISTICHE NON COMPETITIVE

Non agonistica

TIRO CON L’ARCO

Non agonistica

YOGA

Non agonistica

 

 

Le attività organizzate e svolte da una società sportiva esclusivamente per i propri tesserati (es. tornei interni, attività di ginnastica, giochi e gare sociali) ancorché utilizzino supporti "tecnici" (es.: arbitri) del Comitato territoriale CSI

Non agonistica

Feste sportive, attività estemporanee ed occasionali, di carattere ludico e promozionale, anche svolgentisi in più giorni (sino a sette)

Non agonistica

Attività per disabili (*)

Non agonistica

L’attività degli arbitri e giudici di gara (AG)

Non agonistica

 

(*) Attività per disabili

L’attività per disabili è non agonistica. In merito alla tutela sanitaria e alla rispettiva certificazione medica per l’attività non agonistica dei disabili, si fa riferimento a quanto stabilito dalle rispettive federazioni all’interno del Comitato Italiano Paralimpico.

VISITE MEDICHE

Sino al 31/12/2017 la Regione Lombardia ha disposto che le visite di idoneità sportiva di 2° livello effettuate presso i Centri di Medicina Sportiva convenzionati, dagli atleti degli Enti di Promozione Sportiva (come il CSI), siano gratuite per i minorenni a partire dalla stessa età stabilita dalle Federazione Sportive Nazionali e cioè:

  • Calcio: a partire da chi compie i 12 anni entro il 30/06/2018
  • Pallavolo: a partire da chi compie 10 anni entro il 30/06/2018
  • Pallacanestro: a partire da chi compie 11 anni entro il 30/06/2018
  • Arti marziali: (KAR – JUD) a partire da chi compie 12 anni entro il 31/12/2017

Centri convenzionati per le visite di 2° livello

  • POLIAMB. MEDICO SPORTIVO LARIO s.a.s.: Corso E. Filiberto, 8 - Lecco/Maggianico - Tel. 0341421911
  • CENTRO DI MEDICINA SPORTIVA: Via Rubini, 11 - DERVIO -Tel. 0341850884
  • CENTRO DI MEDICINA DELLO SPORT S.A.S.: Via Provinciale 26 - EUPILIO - Tel. 031657489
  • A.S.L. LECCO: Corso Carlo Alberto 120 - LECCO - Tel. 0341482605
  • A.S.L. CERNUSCO LOMB.: Via Spluga, 49 - CERNUSCO LOMB. - Tel. 0395916516
  •  
DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI

In seguito all’entrata in vigore (per le società dilettantistiche dal 1° Luglio 2017) del Decreto del 24/04/2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 20 luglio 2013), le Società e le Associazioni sportive devono:

  1. Dotarsi di defibrillatore semiautomatico e aver cura della sua manutenzione, secondo le seguenti modalità:
  1. A proprio carico
  2. Associandosi con altre Società sportive che operano nello stesso impianto sportivo
  3. Demandando gli oneri al gestore dell’impianto sportivo attraverso un accordo tra le parti che ne definisca le responsabilità di uso e gestione
  1. Garantire nel corso delle gare e degli allenamenti la presenza di personale formato e pronto ad intervenire. I corsi saranno effettuati dai centri di formazione accreditati presso le Regioni e prevedono un richiamo formativo ogni 2 anni.
  2. Il defibrillatore dovrà essere posto in un luogo facilmente accessibile, adeguatamente segnalato ed essere sempre perfettamente funzionante

Per le Società professionistiche l’obbligo di dotazione dei defibrillatori semiautomatici è già entrato in vigore, mentre per tutte le altre associazioni e società sportive dilettantistiche l’obbligo entrerà in vigore a partire dal 1° Luglio 2017.

Il Consiglio nazionale del Centro Sportivo Italiano ha deliberato il 22/05/2016, all’interno del Regolamento nazionale “Sport in Regola”, le linee guida dettagliate al fine di normare lo svolgimento dei campionati e delle manifestazioni sportive CSI.

Ultimo aggiornamento ( giovedě 10 novembre 2022 )
 
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